28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-segunda vez, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al https://www.studio-legale-roma.com/avvocato-paesi-senza-estradizione-con-la-svizzera.html